PANE E DERIVATI (Legge 1002/56, 580/67, 128/98; D.P.R. 283/93; D.M. 3//98; Circ. MIPA 18/7/97) (cereal03)

Soggetti interessati:

Chiunque intende procedere alla produzione e commercializzazione di pane o grissini o crakers o fette biscottate o crostini.

Chiunque produce prodotti derivati da cereali in altri Paesi CE non tenuti a norme Legge 580/67 nella vendita di tali prodotti in Italia, salvo norme su etichette.

Iter procedurale:

Panificio richiede autorizzazione per nuovi impianti, ampliamenti impianti esistenti, trasformazione impianto esistente che comporta aumento capacità produttiva, trasferimento impianto esistente in altro Comune a Camera di Commercio che, sentita apposita Commissione e verificata "densità dei panifici esistenti e volume della produzione" concede autorizzazione.

Negli impianti autorizzati possibile ottenere prodotti alternativi a pane e prodotti dolciari da forno.

Escluse aziende agrituristiche in possesso licenza di esercizio rilasciata da Comune, purché:

1) utilizzano materie prime prodotte e lavorate in azienda;

2) pane destinato a consumo interno connesso ad attività aziendale.

Esclusi inoltre quanti producono pane destinato ad essere venduto fuori del territorio nazionale.

Sufficiente semplice comunicazione a Camera di Commercio qualora:

1) adeguamento impianto comporta riduzione livello produttivo esistente;

2) aumenti potenzialità produttiva inferiore a 4 mq dovute ad esigenze di ammodernamento tecnologico;

3) trasferimento impianto entro stesso Comune.

Nell'autorizzazione riportato obbligo di completare impianto entro 1 anno da rilascio autorizzazione (Ammessa proroga di 6 mesi)

Panifici autorizzati chiedono licenza di panificazione a Camera di Commercio, specificando: località impianto, descrizione macchinari (in particolare forno con riscaldamento a legna, energia elettrica, energia solare ..), modalità lavorazione del pane (lavorazione manuale o impastatrice meccanica), indicazione potenzialità di produzione giornaliera, destinazione della produzione a mercato locale e/o extralocale.

Allegare: pianta in scala dei locali e degli accessori e versamento tassa di concessione governativa.

Licenza rilasciata a titolare impianto, dopo aver valutato:

- località, cioè distribuzione impianti esistenti nel territorio comunale o provinciale se autorizzazione

  richiesta per produrre pane da vendere fuori della località di produzione;

- densità, cioè rapporto tra volume di produzione dei panifici autorizzati e fabbisogno della

  popolazione residente nella località;

- volume, cioè quantitativo di pane che il forno produce in 6 ore;

- nel caso di vendita fuori Provincia, programmi di specializzazione produzione.

Licenza unica per panificio, anche se dotato di diversi impianti di cottura.

Nella licenza riportati limiti e condizioni da rispettare nella produzione per mercato locale.

Interessati presentano a Camera di Commercio dichiarazione sostitutiva atto notorietà annuale "contenente elementi quantitativi e qualitativi della produzione, nonché notizie in ordine alla destinazione della stessa".

Camera Commercio esegue sopralluoghi presso impianto panificazione per verificare rispetto dei limiti di produzione riportati su licenza. Se riscontrate irregolarità, Camera di Commercio procede a sospensione temporanea o, in caso di recidiva, a revoca licenza.

Per impianti non attivi, Camera Commercio invia diffida a riattivare impianti entro 120 giorni da notifica, pena revoca autorizzazione. Concessa proroga per cause di forza maggiore.

Camera di Commercio verifica, tramite sopralluogo di apposita Commissione (Spese accertamento a carico richiedente), che impianti e laboratori per la produzione del pane abbiano idonee condizioni di "struttura muraria e di ubicazione, essere areati ed illuminati, avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate ai quantitativi di materia da lavorare" e rispondenti requisiti igienico-sanitari.

Se licenza negata o qualora entro 60 giorni nessuna risposta, richiedente può far ricorso nei successivi 30 giorni a Ministero Industria.

Licenza di panificazione soggetta a visto annuale entro 31 Gennaio da parte Camera di Commercio, concesso previo versamento tassa concessione e purché impianto continui ad essere funzionante.

Licenza trasferita con atto di compravendita o per eredità, purché successore abbia requisiti.

Pane è ottenuto da cottura totale o parziale di un impasto, preparato con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale.

Nel caso di cottura parziale  il pane può essere venduto solo a consumatore finale o ad operatore intermedio in imballaggi preconfezionati, recanti su etichetta dicitura "pane parzialmente cotto" ed avvertenza che prodotto va consumato previa ulteriore cottura e relative modalità. Nel caso di pane surgelato, riportare anche dicitura "surgelato".

Sfarinati impiegati possono provenire solo da farina di grano tenero, grano duro o da miscele di altri cereali. Pane se prodotto con farina di grano tenero di tipo oo e definito "pane di tipo oo"; se con farina di tipo o è definito "pane di tipo o"; se con farina di grano tenero di tipo 1 è definito "pane di tipo 1"; se con farina di grano tenero di tipo 2 è definito "pane di tipo 2"; se con farina integrale è definito "pane di tipo integrale"; se con semola o semolato di grano duro è definito "pane di semola" o "pane di semolato".

Il contenuto di acqua nel pane a cottura completa non può superare: 29% per pane sino a 70 gr.; 31% per pane da 100 a 250 gr.; 34% per pane da 300 a 500 gr.; 38% per pane da 600 a 1.000 gr.; 40% per pane oltre 1.000 gr. Ammesso un contenuto superiore di non oltre il 2% nel caso di impiego di farine integrali.

Lievito impiegato nella panificazione costituito da cellule in massima parte viventi, senza aggiunta di amido di fecola, con umidità inferiore a 75%, ceneri oltre 2,5%, acidità superiore a 5 gradi. Nel caso impiego di lieviti provenienti da cereali maltati o estratti di malto occorre autorizzazione Ministero Sanità (Sulle confezioni lievito maltato riportare generalità produttore, caratteristiche prodotto, estremi autorizzazione).

Nella preparazione del pane è consentito l'impiego di: farina di cereali maltati, estratti di malta, alfa amilasi e beta amilasi. Nella preparazione di pani speciali (grassi non inferiori a 4,5% della sostanza secca) ammesso impiego di burro, olio di oliva (Escluso olio di sansa di oliva rettificato), strutto, latte e polvere di latte, mosto di uva, zibibbo ed altre uve passite, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e destrosio. Pane speciale al malto deve contenere non meno del 7% di zuccheri riduttori su sostanza secca.

Nella preparazione di pane speciale preconfezionato (costituito da farina, acqua, lievito, oli, grassi e venduto in confezione impermeabile a fette o in confezione intera) ammesso impiego di alcool etilico in misura inferiore a 2% del peso espresso in sostanza secca da indicare su confezione con dicitura "trattato con alcool etilico".

Impiego di ingredienti differenti deve essere autorizzato con decreto da MI.P.A. o pane destinato ad esportazione e "non nocivo alla salute umana".

Prodotti che contengono organi semimanipolati geneticamente riportare in modo eviedente tale fatto in etichetta.

Vietata comunque nella preparazione del pane, utilizzo di residui di pane.

E' vietato conservare o detenere nei locali destinati alla panificazione o in quelli adiacenti, sostanze il cui impiego non è consentito dalla legge, "salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o vendita di tali sostanze".

Prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari miscelate con sfarinati di grano, sono venduti con dicitura pane + specificazione vegetale da cui proviene farina.

Grissino è un pane a forma di bastoncino ottenuto da un impasto lievitato, preparato con farina di grano tenero di tipo o e di tipo oo, acqua, lievito, con o senza sale.

Crakers è un prodotto ottenuto dalla cottura rapida di 1 o più impasti, anche lievitati, di 1 o più sfarinati di cereali (anche integrali), con acqua, eventuale aggiunta di sale, zuccheri, oli, grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti. Umidità nel crakers non superiore a 7%, con tolleranza del 2%.

Fette biscottate sono prodotti ottenuti dalla "cottura, frazionamento mediante tranciatura trasversale, eventuale stagionatura e successiva tostatura" di 1 o più impasti lievitati provenienti da 1 o più sfarinati di cereali (anche integrali), con acqua, eventuale aggiunta di sale, zucchero, oli, grasso, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonché aromi ed additivi consentiti. Umidità nelle fette biscottate non superiore a 7%, con tolleranze del 2%.

Crostini sono prodotti ottenuti dalla cottura e successiva tostatura di 1 o più impasti, anche lievitati, di 1 o più sfarinati di cereali (anche integrali), con eventuale aggiunta di sale, zuccheri, oli, grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonché aromi ed additivi consentiti.

Nei locali di vendita di alimentari promiscui, tipi di pane vanno tenuti distinti, muniti di cartelli con indicazione del tipo di pane e prezzo. Pane venduto a peso.

Vendita pane solo in luoghi autorizzati ad imprese commerciali (Su licenza commercio riportato in modo distinto la voce "pane"). Nel caso di panifici senza rivendita occorre compilare distinta per ogni quantitativo e tipo di pane venduto, specificando: indirizzo ditta produttrice, data consegna, tipo e quantità consegnata. Distinta deve rimanere a disposizione degli organi controllo

Vietato vendere pane in forma ambulante o sui pubblici mercati, salvo quelli coperti.

Pane speciale (compreso pane parzialmente cotto, surgelato e non) tenuto nei locali di vendita in contenitori distinti da pane fresco in cui riportare etichette indicanti denominazioni ed ingredienti aggiuntivi. In caso di più ingredienti indicarli in ordine decrescente di quantità. Vietata vendita di pane speciale con indicazione generica di pane condito, ingrassato, migliorato. Se venduto in confezioni sigillate riportare ingredienti in ordine decrescente di quantità

Vietato vendere pane "adulterato, alterato, sofisticato o infestato da parassiti animali e vegetali".

Sono esclusi grissini confezionati all'origine in involucri sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.

Trasporto del pane eseguito in recipienti lavabili e muniti di chiusura "in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento".

Organi di controllo sono ASL, Ispettorato del Lavoro ed Ufficio Repressione Frodi che possono in qualunque momento procedere ad ispezione nei locali di produzione, deposito e vendita, nonché sui mezzi di trasporto, anche mediante prelievo di campioni da inviare ai laboratori provinciali di igiene.

Qualora da analisi risultassero prodotti non conformi, laboratorio entro 20 giorni invia comunicazione ad esercente, produttore (Se pane in confezioni sigillate) ed organi controllo. Interessati, entro 15 giorni, possono chiedere revisione analisi presso Istituto superiore della Sanità, allegando versamento per spese di analisi. Istituto esegue analisi entro 90 giorni da richiesta e giudizio è definitivo.

Se richiesta controanalisi non è presentata o queste confermano difformità prodotto alle norme di legge, denuncia a medico provinciale che, in caso di trasgressioni a codice penale, trasmette denuncia ad Autorità giudiziaria.

Medico provinciale fissa entità sanzione e può procedere a sequestro merce ed eventuale distruzione nel caso prodotto risulti dannoso per salute pubblica. Se sanzione non versata entro 15 giorni da notifica, invio atti ad Autorità giudiziaria.

Se in 2 anni interessato commette più di 4 trasgressioni si avrà sospensione licenza di esercizio fino a 6 mesi. In caso di irregolarità particolarmente grave si può avere revoca licenza (Richiesta nuova licenza non prima di 1 anno). Ammesso ricorso contro ordinanza sospensione o revoca, entro 30 giorni, a Ministero Sanità.

In caso venga dimostrato di "avere eliminato le cause e le ragioni per cui era stata disposta la chiusura, medico provinciale può revocare provvedimento".

Per altre infrazioni in materia di licenza, locali di vendita e trasporto pane è compito Camera di Commercio fissare, previa richiesta oblazione da parte interessato, entità sanzione e termini pagamento. In caso di mancanza di licenza, Prefetto può decidere chiusura esercizio "fino ad avvenuto adempimento del predetto obbligo".

Sanzioni:

Chiunque vende pane alterato o sofisticato o contenente ingredienti estranei: multa fino a 2.000.000

Chiunque non rispetta metodo di preparazione pane o pane speciale o grissino: multa fino a 200.000

Chiunque commette infrazioni in materia di locali di vendita o trasporto pane: multa fino a 1.000.000

Chiunque non dispone di licenza di panificazione: multa fino a 1.000.000 + chiusura impianto