Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3
marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 41
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
(Finalita')
1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrita' e la pulizia.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "acque destinate al
consumo umano":
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso
potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a
prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di
distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
2) le acque
utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al
consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera e), la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del
prodotto alimentare finale;
b) "impianto di distribuzione domestico": le
conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti
normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e
la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione
domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di
consegna, e' costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto
di somministrazione;
c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato,
cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
d) "autorita'
d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo
9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operativita'
del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del
servizio".
Art. 3.
(Esenzioni)
1. La presente normativa non si applica:
a) alle acque minerali naturali e
medicinali riconosciute;
b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi
per i quali la qualita' delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette,
sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro
della sanita', di concerto i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole
e forestali.
Art. 4.
(Obblighi generali)
1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
a) non
devono contenere microrganismi e parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute
umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono
soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;
c)
devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 14, comma 1.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.
Art. 5
(Punti di rispetto della conformita')
1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei
seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione,
nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo
umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono
dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese
disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o
introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese
alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
3. Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a),
pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati
nell'allegato 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende
unita' sanitarie locali, anche in collaborazione l'autorita' d'ambito e con il
gestore, dispongono che:
a) siano prese misure appropriate per eliminare il
rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la
fornitura;
b) i consumatori interessati siano debitamente informati e
consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.
Art. 6.
(Controlli)
1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a
garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati
nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere
effettuati:
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da
destinare al consumo umano;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di
potabilizzazione;
c) alle reti di distribuzione;
d) agli impianti di
confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
e) sulle acque
confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle
acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.
2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto.
3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.
4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato III.
5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualita' sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanita', in collaborazione con l'istituto superiore di sanita'. Il controllo e' svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 7.
(Controlli interni)
1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualita' dell'acqua destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unita' sanita' locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.
Art. 8.
(Controlli esterni)
1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unita' locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.
2. Per quanto concerne i controlli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) l'azienda unita' sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici effettuato nell'ambito dei piani di tutela - delle acque di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalita' previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.
3. L'azienda unita' sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantita' o concentrazioni tali di rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari e' effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanita'.
4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di piu' aziende unita' sanitarie locali la regione puo' individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.
5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni interessate.
6. L'azienda unita' sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanita' entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.
7. Per le attivita' di laboratorio le aziende unita' sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanita', secondo le modalita' stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanita'.
Art. 9.
(Garanzia di qualita' del trattamento, delle
attrezzature e dei materiali)
1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.
Art. 10.
(Provvedimenti e limitazioni dell'uso)
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13,14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato I, l'autorita' d'ambito, d'intesa con l'azienda unita' sanitaria locale interessata e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformita', indica i procedimenti necessari per ripristinare la qualita', dando priorita' alle misure di esecuzione, tenuto conto dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.
2. Sia che si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di parametro, qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unita' sanitaria locale informa l'autorita' d'ambito, affinche' la fornitura sia vietata o sia limitato l'uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei provvedimenti a tutela della salute, tenendo conto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.
3. Le autorita' competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati.
Art. 11.
(Competenze statali)
1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
a) le modifiche
degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze
tecnicoscientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede
comunitaria;
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non
riportati nell'allegato I qualora cio' sia necessario per tutelare la salute
umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono,
al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
a);
c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati
nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di
sanita', che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti
con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa
informazione alla Commissione europea;
d) l'adozione, previa predisposizione
da parte dell'Istituto superiore di sanita', dei metodi analitici di riferimento
da utilizzare per i parametri elencati nell'allegato III, punti 2 e 3, nel
rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;
e) l'individuazione di
acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualita' non puo' avere
conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale;
f) l'adozione di
norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;
g)
l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto,
nonche' per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la
chiusura e la riapertura dei pozzi;
h) l'adozione di prescrizioni tecniche
concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in
bottiglie o in contenitori;
i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti
l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche
dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici
esercizi;
l) L'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di
acqua destinata al consumo umano.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero della sanita', di concerta con il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.
3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attivita' di sostituzione esercitata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a comma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.
Art. 12.
(Competenze delle regioni o province autonome)
1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue:
a)
previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di
emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti
dall'allegato 1, per la quantita' ed il periodo minimi necessari a far fronte a
contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di
inerzia delle autorita' locali competenti nell'adozione dei provvedimenti
necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento
idrico-potabile;
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati
all'allegato I parte B o fissati ai sensi dell'articolo 11,comma 1,1ettera b),e
gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13;
d) adempimenti relativi
all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute
nell'allegato 1, parte C, di cui all'articolo 14;
e) adempimenti relativi ai
casi eccezionali per i quali e' necessaria particolare richiesta di proroga di
cui all'articolo 16;
f) adozione di piani di intervento per il miglioramento
della qualita' delle acque destinate al consumo umano;
g) definizione delle
competenze delle aziende unita' sanitarie locali.
Art. 13.
(Deroghe)
1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' fissato su motivata
richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti
informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa
del degrado della risorsa idrica;
b) i parametri interessati, i risultati dei
controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile
proposto e la durata necessaria di deroga;
c) l'area geografica, la quantita'
di acqua fornite ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti
sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di
controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli
rispetto a quelli minimi previsti;
e) il piano relativo alla necessaria
azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la
relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.
3. Le deroghe devono avere la durata piu' breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita' una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualita' delle acque, comunicando e documentando altresi' l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di deroga.
4. Il Ministero della sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che potra' essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovra', comunque, avere durata superiore ai tre anni.
5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita' un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua, la regione o la provincia autonoma documenta adeguatamente la necessita' di un'ulteriore periodo di deroga.
6. Il Ministero della sanita' con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni.
7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i
motivi della deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente
controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni
parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno,
la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari
interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se
necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano
relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori,
una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il
riesame;
f) la durata della deroga.
8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 10, comma 1, e' sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformita' ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita', entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si e' verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinche' la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.
12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche.
13. Il Ministero della sanita', entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.
14. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
Art. 14.
(Conformita' ai parametri indicatori)
1. In caso di non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorita' d'ambito, sentito il parere dell'azienda unita' sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche predette, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualita' delle acque ove cio' sia necessario per tutelare la salute umana.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma
comunica al Ministero della sanita' e dell'ambiente le seguenti informazioni
relative ai casi di non conformita' riscontrati nell'anno precedente:
a) il
parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli
effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non
conformita';
b) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno,
la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari
interessate;
c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione
correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei
costi e la relativa copertura finanziaria nonche' disposizioni in materia di
riesame.
3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.
4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
Art. 15.
(Termini per la messa in conformita')
1. La qualita' delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.
Art. 16.
(Casi eccezionali)
1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanita', su istanza della regione, o provincia autonoma, puo' chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all'articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanita' entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficolta' incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanita' un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresi' l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficolta' incontrate. Il Ministero della sanita' puo' chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.
4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinche' la popolazione interessata dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanita' delle iniziative adottate ai sensi del presente comma.
5. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.
Art. 17.
(Informazioni e relazioni)
1. Il Ministero della sanita' provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori a 1000 mc al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5000 o piu' persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all'allegato I, parte C, nota 10.
3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovra' riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.
4. Il Ministero della sanita' provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10.
5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanita' ai sensi del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.
Art. 18.
(Competenze delle regioni speciali e province
autonome)
1. Sono fatte salve le competente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 19.
(Sanzioni)
1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artigli 5, comma
3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorita' e'
punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila
a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui
l'acqua non e' fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti
riguardano edifici o strutture in cui l'Acqua e' fornita al pubblico;
c) Con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi
milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo
umano.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
Art. 20
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16.
2. Le norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di specifiche normative in materia.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
ALLEGATO I
PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO*
PARTE A
Parametri microbiologici ================================================= Parametro Valore di parametro (numero/100 ml) ------------------------------------------------- Escherichia coli (E. coli) 0 ------------------------------------------------- Enterococchi 0 -------------------------------------------------
Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:
================================================= Parametro Valore di parametro ================================================= Escherichia coli (E.coli) 0/250ml ------------------------------------------------- Enterococchi 0/250 ml ------------------------------------------------- Pseudomonas aeruginosa 0/250ml ------------------------------------------------- Conteggio delle colonie a 22°C 100/ml ------------------------------------------------- Conteggio delle colonie a 37°C 20/ml -------------------------------------------------
PARTE B
Parametri chimici =================================================================== Parametro Valore di Uniti di Note parametro misura =================================================================== Acrilammide 0,10 µg/l Nota 1 ------------------------------------------------------------------- Antimonio 5,0 µg/l ------------------------------------------------------------------- Arsenico 10 µg/l ------------------------------------------------------------------- Benzene 1,0 µg/1 ------------------------------------------------------------------- Benzo(a)pirene 0,010 µg/l ------------------------------------------------------------------- Boro 1,0 µg/l ------------------------------------------------------------------- Bromato 10 µg/l Nota 2 ------------------------------------------------------------------- Cadmio 5,0 µg/l ------------------------------------------------------------------- Cromo 50 µg/l ------------------------------------------------------------------- Rame 10 mg/l Nota 3 ------------------------------------------------------------------- Cianuro 50 µg/l ------------------------------------------------------------------- 1.2 dicloroetano 3,0 µg/l ------------------------------------------------------------------- Epicioridrina 0,10 µg/l Nota 1 ------------------------------------------------------------------- Fluoruro 1,50 mg/l ------------------------------------------------------------------- Piombo 10 µg/l Note 3 e 4 ------------------------------------------------------------------- Mercurio 1,0 µg/l ------------------------------------------------------------------- Nichel 20 µg/l Nota 3 ------------------------------------------------------------------- Nitrato (come NO3) 50 mg/l Nota 5 ------------------------------------------------------------------- Nitrito (come NO2) 0,50 mg/l Nota 5 ------------------------------------------------------------------- Antiparassitari 0,10 ug/l Nota 6 e 7 ------------------------------------------------------------------- Antiparassitari-Totale 0,50 µg/l Note 6 e 8 ------------------------------------------------------------------- Idrocarburi policiclici 0,10 µg/l Somma delle aromatici concentrazioni di composti specifici; Nota 9 ------------------------------------------------------------------- Selenio 10 µg/l ------------------------------------------------------------------- Tetracloroetilene 10 µg/l Somma delle Tricioroetilene concentrazioni dei parametri specifici ------------------------------------------------------------------- Trialometani-Totale 30 µg/l Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 10 ------------------------------------------------------------------- Cloruro di vinile 0,5 µg/l Nota 1 ------------------------------------------------------------------- Clorito 200 µg/l Nota 11 ------------------------------------------------------------------- Vanadio 50 µg/l -------------------------------------------------------------------
Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.
------------------------------------------------------------------- Nota 1 Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monometrica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua ------------------------------------------------------------------- Nota 2 Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Per le acque di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l. ------------------------------------------------------------------- Nota 3 Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b). L'Autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana. ------------------------------------------------------------------- Nota 4 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l. Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore> di parametro; nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata. ------------------------------------------------------------------- Nota 5 Deve essere soddisfatta la condizione: [(nitrato)/50+ (nitrito)] /3=1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento. ------------------------------------------------------------------- Nota 6 Per antiparassitari s'intende: - insetticidi organici - erbicidi organici - fungicidi organici - nematocidi organici - acaricidi organici - alghicidi organici - rodenticidi organici - sostanze antimuffa organiche - prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione. Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua. ------------------------------------------------------------------- Nota 7 Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l. ------------------------------------------------------------------- Nota 8 "Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo. ------------------------------------------------------------------- Nota 9 I composti specifici sono i seguenti: - benzo(b)fluorantene - benzo(k)fluorantene - benzo(ghi)perilene - indeno(1,2,3-cd)pirene ------------------------------------------------------------------- Nota 10 I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano. ------------------------------------------------------------------- Nota 11 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro clorite, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l. -------------------------------------------------------------------
----> PARTE C <----
RADIOATTIVITA'
------------------------------------------------------------------- Parametro Valore di parametro Unità di misura Note ------------------------------------------------------------------- Trizio 100 Becquerel/l Note 8 e 10 ------------------------------------------------------------------- Dose totale 0,10 mSv/anno Note 9 e 10 indicativa ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Nota 1 L'acqua non deve essere aggressiva. ------------------------------------------------------------------- Nota 2 Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano o siano influenzate da acque superficiali. In caso di non conformità con il valore parametrico, l' Azienda sanitaria locale competente al controllo dell'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad esempio il cryptosporidium. I risultati di tutti questi controlli debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere predisposte ai sensi dell'articolo 18,comma 1. ------------------------------------------------------------------- Nota 3 Per le acque frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere adotto a 4,5 unità di pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore. ------------------------------------------------------------------- Nota 4 Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore. ------------------------------------------------------------------- Nota 5 Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è "Numero/250 ml". ------------------------------------------------------------------- Nota 6 Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamento d'acqua inferiori a 10.000 mc al giorno. ------------------------------------------------------------------- Nota 7 In caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di parametro: = a 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di trattamento. ------------------------------------------------------------------- Nota 8 Frequenza dei controlli da definire successivamente nell'allegato II. ------------------------------------------------------------------- Nota 9 Ad eccezione del trizio, potassio - 40, radon e prodotti di decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi di controllo e siti più importanti per i punti di controllo da definire successivamente nell'allegato II. ------------------------------------------------------------------- Nota 10 La regione o provincia autonoma può non fare effettuare controlli sull'acqua potabile relativamente al trizio ed alla radioattività al fine di stabilire la dose totale indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di altri controlli, i livelli del trizio o della dose indicativa calcolata sono ben al di sotto del valore di parametro. In tal caso essa comunica la motivazione della sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i risultati di questi altri controlli effettuati. -------------------------------------------------------------------
(AVVERTENZA)
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori:
1) alghe;
2) batteriofagi anti E.coli;
3) elminti;
4) enterobatteri
patogeni;
5) enterovirus;
6) funghi;
7) protozoi;
8) Pseudomonas
aeruginosa;
9) Stafilococchi patogeni.
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli enterovirus, i batteriofagi anti E.coli, gli enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni.
ALLEGATO II
CONTROLLO
TABELLA A
Parametri da analizzare
1. Controllo di routine
Il controllo di routine mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualita' organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonche' informazioni sull'efficacia degli eventuali trattamenti dell'acqua potabile (in particolare di disinfezione), per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondano o no ai pertinenti valori di parametro fissati dal presente decreto. Vanno sottoposti a controllo di routine almeno i seguenti parametri:
- Alluminio (Nota 1)
- Ammonio
- Colore
- Conduttivita'
-
Clostridium perfringens (spore comprese) (Nota 2)
- Escherichia coli (E.
coli)
- Concentrazione ioni idrogeno
- Ferro (Nota 1)
- Nitriti (Nota
3)
- Odore
- Pseudomonas aeruginosa (Nota 4)
- Sapore
- Conteggio
delle colonie a 22oC e 37oC (Nota 4)
- Batteri coliformi a 37oC
-
Torbidita'
- Disinfettante residuo (se impiegato)
------------------------------------------------------------------- Nota 1 Necessario solo se usato come flocculante o presente, in concentrazione significativa, nelle acque utilizzate. (°). ------------------------------------------------------------------- Nota 2 Necessario solo se le acque provengono o sono influenzate da acque superficiali (°). ------------------------------------------------------------------- Nota 3 Necessario solo se si utilizza la cloramina nel processo di disinfezione (°). ------------------------------------------------------------------- Nota 4 Necessario solo per le acque vendute in bottiglie o in contenitori. ------------------------------------------------------------------- ° In tutti gli altri casi i parametri sono contenuti nell'elenco relativo al controllo di verifica.
2. Controllo di verifica
Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i parametri fissati sono soggetti a controllo di verifica, a meno che l'Azienda unita' sanitaria locale competente al controllo non stabilisca che, per un periodo determinato, e' improbabile che un parametro si trovi in un dato approvvigionamento d'acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un marcato rispetto del relativo valore di parametro. Il presente punto non si applica" ai parametri per la radioattivita'.
TABELLA B 1
Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque destinate al consumo
umano fornite da una rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate nelle
imprese alimentari.
I campioni debbono essere prelevati nei punti individuati
ai sensi dell'articolo 6, al fine di garantire che le acque destinate al consumo
umano soddisfino i requisiti del presente decreto. Tuttavia, nel caso di una
rete di distribuzione, i campioni possono essere prelevati anche alle fonti di
approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari
parametri se si puo' dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in
questione non sarebbe modificato negativamente.
=================================================================== Volume d'acqua Controllo di routine Controllo di verifica distribuito o Numero di campioni Numero di campioni prodotto ogni all'anno (Note 3, all'anno (Note 3e 5) giorno in una zona 4 e 5) di approvvigiona- mento (Note 1 e 2) m3 =================================================================== =100 (Nota 6) (Nota 6) ------------------------------------------------------------------- >100 =1000 4 1 ------------------------------------------------------------------- >1000 =10000 1 4 +1 ogni 3300m3/g del volume totale e frazione di 3300 ------------------------------------------------------------------- >10000 =100000 +3 ogni 1000 3 m3/g del volume + ogni 10000 m3/g del volume totale o frazione di 1000 ------------------------------------------------------------------- >100000 totale e frazione 10 di 1000 +1 ogni 25000 m3/g del volume totale e frazioni di 10000 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Nota 1 Una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme. ------------------------------------------------------------------- Nota 2 I volumi calcolati rappresentano una media su un anno. Per determinare la frequenza minima in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua si può fare riferimento alla popolazione servita calcolando un consumo di 200 l pro capite al giorno. ------------------------------------------------------------------- Nota 3 Nel caso di approvvigionamento intermittente di breve durata, la frequenza del controllo delle acque distribuite con cisterna deve essere stabilita dall'Azienda unità sanitaria locale. ------------------------------------------------------------------- Nota 4 Per i differenti parametri di cui all'allegato I l'Azienda unità sanitaria locale può ridurre il numero dei campioni indicato nella tabella se: a) i valori dei risultati dei campioni prelevati in un periodo di almeno due anni consecutivi sono costanti e significativamente migliori dei limiti previsti dall'allegato I e b) non esiste alcun fattore capace di diminuire la qualità dell'acqua. La frequenza minima non deve essere inferiore al 50% del numero di campioni indicato nella tabella, salvo il caso specifico di cui alla nota 6. ------------------------------------------------------------------- Nota 5 Nella misura del possibile, il numero, di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo. ------------------------------------------------------------------- Nota 6 La frequenza deve essere stabilita dall'Azienda unità sanitaria locale. -------------------------------------------------------------------
TABELLA B 2
Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e messe a disposizione per il consumo umano.
=================================================================== Volume d'acqua Controllo di routine - Controllo di verifica prodotto ogni giorno Numero di campioni Numero di campioni (*) messo in vendita all'anno all'anno in bottiglie o contenitori m3 =================================================================== =10 1 1 ------------------------------------------------------------------- >10 = 12 1 60 ------------------------------------------------------------------- > 60 1 ogni 5 m3 del volume 1 ogni 100 mc del totale e frazione di 5 volume totale e frazione di 100 ------------------------------------------------------------------- (*) I volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile.
ALLEGATO III
SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI
1. PARAMETRI PER I QUALI SONO SPECIFICATI METODI DI ANALISI
I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri biologici sono forniti per riferimento, ogni qualvolta e' disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa dell'eventuale futura adozione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 98/83/CE, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri.
Batteri coliformi ed Escherichia coli ( E. coli) (ISO 930-1)
Enterococchi
(ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)
Enumerazione dei
microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 22o C (prEN ISO
6222)
Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a
37o C (prEN ISO 6222)
Clostridium perfrigens (spore comprese)
Filtrazione
su membrana seguita da incubazione della membrana su agar m-CP (Nota 1) a 44 ħ 1
o C per 21 ħ 3 ore in condizioni anaerobiche. Conteggio delle colonie gialle
opache che diventano rosa o rosse dopo un esposizione di 20 - 30 secondi a
vapori di idrossido di ammonio.
Nota 1 Il terreno di coltura m-CP agar è così composto: Terreno di base Triptosio 30 g Estratto di lievito 20 g Saccarosio 5 g Cloridrato di L-cisteina 1 g MgSO4 7H2A 0,1 g Bromocresolo porpora 40 mg Agar 15 g Acqua 1000 ml Dissolvere gli ingredienti ed adeguare il pH a 7,6. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti. Lasciare raffreddare e aggiungere: D-cicloserina 400 mg B-solfato di polimixina 25mg Beta-D-glucoside di indossile da dissolvere in 8 ml 60 mg di acqua sterile prima dell'addizione Soluzione di difosfato di fenolftaleina (allo 0,5%) 20ml filtrata - sterilizzata FeCL3 6H20 (al 4,5%) filtrata - sterilizzata 2 ml
2. PARAMETRI PER I QUALI VENGONO SPECIFICATE LE CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
2.1 Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro con una esattezza, una precisione ed un limite di rilevamento specificati. Detti metodi, se dissimili da quelli di riferimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), devono essere trasmessi preventivamente all'Istituto superiore di sanita' che si riserva di verificarli secondo quanto indicato nel decreto di approvazione dei metodi di riferimento. Indipendentemente dalla sensibilita' del metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali usato per il valore di parametro di cui all'Allegato 1, parti B e C.
===================================================================== | | | Limite di | | Parametri | Esattezza | Precisione |rilevazione | Condizioni | | in % del | in % del | in % del | | | valore di | valore di | valore di | | | parametro | parametro | parametro | | | (Nota 1) | (Nota 2) | (Nota 3) | | Note ===================================================================== | | | |Controllare | | | | |secondo le | Acrilam | | | |specifiche | mide | | | |del prodotto| --------------------------------------------------------------------- Alluminio |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Ammonio |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Antimonio |25 |25 |25 | | --------------------------------------------------------------------- Arsenico |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Benzopirene|25 |25 |25 | | --------------------------------------------------------------------- Benzene |25 |25 |25 | | --------------------------------------------------------------------- Boro |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Bromato |25 |25 |25 | | --------------------------------------------------------------------- Cadmio |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Cloruro |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Cromo |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Condutti | | | | | vità |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Rame |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Cianuro |10 |10 |10 |Nota 4 | --------------------------------------------------------------------- 1,2 dicloro| | | | | etano |25 |25 |10 | | --------------------------------------------------------------------- | | |Controllare | | | | |secondo le | | Epiclo | | |specifiche | | ridrina | | |del prodotto| | --------------------------------------------------------------------- Floruro |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Ferro |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Piombo |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Manganese |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Mercurio |20 |10 |20 | | --------------------------------------------------------------------- Nichel |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Nitrati |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Nitriti |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Ossidabi | | | | | lità |25 |25 |10 | |Nota 5 --------------------------------------------------------------------- Anti | | | | | parassitari|25 |25 |25 | |Nota 6 --------------------------------------------------------------------- Idrocarburi| | | | | policiclici| | | | | aromatici |25 |25 |25 | |Nota 7 --------------------------------------------------------------------- Selenio |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Sodio |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Solfato |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Tetracloro | | | | | etilene |25 |25 |10 | |Nota 8 --------------------------------------------------------------------- Tricloro | | | | | etilene |25 |25 |10 | |Nota 8 --------------------------------------------------------------------- Trialo | | | | | metani | | | | | totali |25 |25 |10 | |Nota 7 --------------------------------------------------------------------- | | | |Controllare | | | | |secondo le | Cloruro di | | | |specifiche | vinile | | | |del prodotto|
2.2 Per la concentrazione di ioni idrogeno, le caratteristiche di prestazione specificate richiedono che il metodo di analisi impiegato deve consentire di misurare concentrazioni pari al valore di parametro con un'accuratezza di 0,2 unita' pH ed una precisione di 0,2 unita' pH.
------------------------------------------------------------------- Nota 1(*): L'esattezza è la differenza fra il valore medio di un grande numero di misurazioni ripetute ed il valore vero; la sua misura è generalmente indicata come errore sistematico. ------------------------------------------------------------------- Nota 2 (*) La precisione misura la dispersione dei risultati intorno alla media; essa è generalmente espressa come la deviazione standard all'interno di un gruppo omogeneo di campioni e dipende solo da errori casuali. ------------------------------------------------------------------- (*) Tali termini sono definiti nella norma ISO 5725. ------------------------------------------------------------------- Nota 3 Il limite di rilevamento è pari a: - tre volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale oppure - cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco. ------------------------------------------------------------------- Nota 4: Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme (cianuro totale). ------------------------------------------------------------------- Nota 5. L'ossidazione deve essere effettuata per 10 minuti a una temperatura di 100°C in ambiente acido con l'uso di permanganato. ------------------------------------------------------------------- Nota 6. Le caratteristiche di prestazione si applicano ad ogni singolo antiparassitario e dipendono dall'antiparassitario considerato. Attualmente il limite di rilevamento può non essere raggiungibile per tutti gli antiparassitari, ma ci si deve adoperare per raggiungere tale obiettivo. ------------------------------------------------------------------- Nota 7: Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze specificate al 25% del valore parametrico che figura nell'allegato I. ------------------------------------------------------------------- Nota 8: Le caratteristiche di prestazione si applicanoù alle singole sostanze specificate al 50% del valore parametrico che figura nell'allegato I. -------------------------------------------------------------------